di Cristiana Ceruti
17 Giugno 2024
In vigore dal 29 maggio 2024 la Direttiva UE sull'efficienza energetica

Dopo un iter lungo quasi due anni, culminato con l’approvazione del testo definitivo lo scorso 12 aprile nel corso del Consiglio Ecofin, è approdata finalmente nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’8 maggio 2024, la Direttiva EPBD (Energy performance of building directive), più nota a tutti come Direttiva Green, è entreta in vigore il 29 maggio 2024. Gli Stati membri avranno tempo fino al 29 maggio 2026 per adeguarsi.

Un testo che ha avuto una gestazione alquanto travagliata, con rimodulazioni anche piuttosto consistenti soprattutto nelle fasi finali, dopo l’alzata di scudi da parte di alcuni Stati membritra cui l’Italia – sull’iniziale target previsto per l’efficientamento energetico degli edifici, ovvero il salto di classe energetica di quelli con prestazioni peggiori in classe E entro il 2030 e in classe D nel 2033. Obiettivo ridimensionato, o meglio rimodulato: piuttosto che di classi energetiche, si parla adesso di riduzione di emissioni, con un primo step del 16% entro il 2030 e del 20-22 entro il 2035 per gli edifici residenziali. Zero emissioni invece dal 2028 per gli edifici pubblici e dal 2030 per gli altri.

Cosa prevede la direttiva europea case green?

La direttiva “case green” richiede ad ogni Stato membro dell’Unione Europea di impegnarsi nell’implementazione di un nuovo piano di riqualificazione degli edifici, adottando misure mirate a garantire una riduzione dell’energia primaria media utilizzata dagli edifici residenziali.

Direttiva Green: il testo nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

La Direttiva si compone di 38 articoli e 10 allegati ed è così strutturata … per gli approfondimenti vi rimandiamo
all’efficace stesura della Redazione tecnica del sito di lavoripubblici.

RISTRUTTURAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI

In base alle nuove norme, gli Stati membri devono predisporre un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici (art. 3) per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, trasformando gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero.

In particolare, per gli edifici residenziali deve essere garantita una riduzione rispetto al 2020 dell’uso dell’energia primaria media almeno del 16% entro il 2030 e di almeno il 20-22% entro il 2035.
Per gli edifici non residenziali, gli Stati membri dovranno fissare dei requisiti minimi di prestazione energetica che devono essere rispettati da almeno il 16% degli edifici entro il 2030 e da almeno il 26% entro il 2033.
Successivamente gli Stati dovranno garantire un progressivo calo del consumo medio di energia primaria fino al 2050 in linea con la trasformazione del parco immobiliare residenziale in un parco immobiliare a emissioni zero (art. 9).
Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a emissioni zero già dal 2030 (dal 2028 se di proprietà di enti pubblici) (art. 7).

È inoltre prevista l’installazione di impianti solari adeguati, laddove tecnicamente appropriato ed economicamente e funzionalmente fattibile, in modo graduale e a seconda delle dimensioni, sugli edifici pubblici e non residenziali esistenti e, entro il 2030, in tutti i nuovi edifici residenziali e in tutti i nuovi parcheggi coperti adiacenti agli edifici (art. 10).

ESCLUSIONI

Gli Stati membri possono adattare o escludere i requisiti richiesti dalle nuove disposizioni per:
– edifici protetti per vincolo di area o per il particolare valore architettonico o storico nella misura in cui il rispetto di taluni requisiti implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;
– edifici adibiti al culto e allo svolgimento di attività religiose;
– immobili destinati a scopi di difesa nazionale;
– alcuni edifici temporanei e edifici agricoli non residenziali;
– edifici residenziali che sono usati meno di quattro mesi all’anno;
– fabbricati indipendenti con una superficie utile coperta totale inferiore a 50 metri quadrati (art. 5).

CALDAIE A GAS

La Direttiva prevede anche la predisposizione da parte degli Stati membri di piani dettagliati per l’eliminazione graduale dell’uso dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento, con l’obiettivo finale di eliminare completamente le caldaie alimentate da tali combustibili entro il 2040.

Dal 01/01/2025 non possono più essere previste sovvenzioni per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, con le eccezioni previste all’art. 17, par. 15.

PASSAPORTO DI RISTRUTTURAZIONE

L’art. 12 della Direttiva 1275/2024 prevede che gli Stati membri introducano un sistema di passaporti di ristrutturazione entro 29/05/2026. Tale sistema sarà utilizzato su base volontaria (a meno che lo Stato membro non decida di renderlo obbligatorio) dai proprietari degli edifici e unità immobiliari e costituisce, secondo le definizioni della Direttiva (art. 2), una tabella di marcia su misura per la ristrutturazione profonda di un determinato edificio, in un numero massimo di fasi che ne miglioreranno sensibilmente la prestazione energetica.
Il passaporto verrà rilasciato in formato digitale da un esperto qualificato o certificato a seguito di una visita sul posto e deve comprendere (all. VIII) una serie di informazioni, tra le quali:
– attuale prestazione energetica dell’edificio;
– rappresentazioni grafiche della tabella di marcia e delle sue fasi;
– dati sull’eliminazione graduale dei combustibili fossili utilizzati negli edifici per il riscaldamento e il raffrescamento;
– potenziale collegamento a un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
– quota di produzione individuale o collettiva e di autoconsumo di energia rinnovabile stimata da conseguire a seguito della ristrutturazione;
– opzioni disponibili per migliorare la circolarità dei prodotti da costruzione e ridurre le loro emissioni, nonché i benefici in termini di salute e comfort, qualità degli ambienti interni e miglioramento della capacità di adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici.
Il passaporto di ristrutturazione terrà conto, per quanto possibile, delle informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica.

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