di Cristiana Ceruti
5 Marzo 2016

Buongiorno, io e gli altri condomini abbiamo da poco scoperto che il nostro amministratore di condominio, circa 2 anni fa, ha cambiato, di sua iniziativa, in totale autonomia e senza riferire all’assemblea condominiale ed ai consiglieri (io sono uno di questi), la società di fornitura del GAS, senza quindi informare nessuno e senza, perciò, far visionare eventuali preventivi ed il contratto stipulato. Dopo questi due anni, ci ha comunicato che la spesa del GAS è aumentata di almeno il 30% rispetto a ciò che spendevamo prima !!! Tenendo conto che, in questi due anni, c’è stato l’aumento dell’IVA del 1% e del costo del GAS nell’ordine del 6%, l’aumento netto è intorno al 24-25%. In ogni caso, una cifra esorbitante (abbiamo una differenza di 24000 euro che dobbiamo recuperare con nuove rate per ogni condomino).

La domanda è: l’amministratore è legittimato a cambiare il fornitore del GAS, senza avvertire l’assemblea, senza presentare nessun preventivo e senza far visionare il contratto, considerando che poi questo cambio si è rivelato altamente svantaggioso?

Riforma condominio: il cambio del fornitore di energia elettrica va sempre deliberato dall’assemblea.

Non sono affatto rare le situazioni in cui le società stipulano con le associazioni di categoria accordi che hanno una valenza di semplice pubblicizzazione. In tal senso non si viene a configurare alcun illecito. L’indebito potrebbe venire a galla, però, nel momento in cui l’amministratore di condominio, di propria spontanea volontà, decide di cambiare fornitore di energia. Nulla da dire in merito all’ipotesi, del tutto legittima, in cui è l’assemblea che a maggioranza delibera il cambio di fornitore. L’assemblea, inoltre, è dotata del potere di ratificare la scelta varata autonomamente dall’amministratore di condominio.

L’amministratore di condominio, una volta nominato dall’assemblea, assume l’incarico di mandatario del condominio stesso. In quanto mandatario, l’amministratore ha il potere di agire in nome e per conto del condominio, nell’interesse di quest’ultimo, entro i limiti delle competenze che specificamente la legge e l’assemblea gli attribuiscono.

In particolare, il Codice civile stabilisce che l’amministratore deve gestire l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini.

La firma di nuovo contratto con altro gestore, o la sottoscrizione di nuove condizioni contrattuali col medesimo gestore, sono compiti che invece, determinando un cambiamento rispetto ai rapporti ed alle condizioni economiche esistenti, non rientrano tra le competenze attribuite all’amministratore e che necessitano quindi, per potersi considerare legittimi, della preventiva approvazione dell’assemblea o – almeno – della sua successiva rettifica.