di Staff Habitami
24 Gennaio 2019
Ecobonus e Sismabonus 2019, le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

L’efficienza energetica degli edifici non è più “roba da ricchi”

L’ingresso sul mercato di prestiti, mutui verdi o “mutui green” e finanziamenti a 10 fino a 15 anni di Istituti di credito e soprattutto il mantenimento di Bonus Ristrutturazione – Ecobonus e Sismabonus crea, oggi, il mercato dell’efficienza energetica per cui Imprese, Società, Privati, Cooperative di abitanti a proprietà indivisa, associazioni tra professionisti, Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale possono usufruire delle detrazioni fiscali dal 50% al 65%.

Mentre per i Condomini la quota arriva fino all’85% per interventi di efficienza energetica e antisismica su unità immobiliari ed edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale) consente di pianificare l’investimento e i tempi di ritorno economico.

Ma in tempi di crisi economica, come quelli in cui viviamo, tutto ciò non sarebbe sufficiente a rendere accessibile a tutti questa opportunità che oltre che essere etica e sostenibile ha effetti salutari ed economici per la vita di ognuno di noi …

e qui finalmente interviene la possibilità di cedere il credito d’imposta per tutti coloro che hanno un reddito o che siano “no tax area” e ne siano proprietari o inquilini dell’immobile.

La possibilità di cedere il credito d’imposta è riconosciuta a proprietari, vicini, inquilini e usufruttuari del comodato d’uso

Tutti i contribuenti (compresi inquilini e possessori del bene in comodato d’uso), nel caso del Condominio lo posso cedere anche al vicino di casa o ai figli se questi hanno un’abitazione di proprietà nello stesso stabile, che sostengono le spese per gli interventi di ristrutturazione, risanamento o riqualificazione energetica possono cedere il credito d’imposta a fornitori o ad altri soggetti privati con esclusione di banche e intermediari finanziari a parte gli “no tax area”.

REGOLE PER LA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
La possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese, compresi quelli che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta.

Hanno la stessa facoltà, inoltre, i soggetti Ires e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.

Per quanto concerne, invece, i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, si tratta dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili o altri soggetti privati.

Per “altri soggetti privati” devono intendersi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti).

Questi soggetti, diversi dai fornitori, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Inoltre, la cessione del credito è limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria (eseguita dal contribuente titolare del diritto).

Nel caso di interventi condominiali, per esempio, la detrazione può essere ceduta nei confronti degli altri condòmini titolari delle detrazioni spettanti per gli stessi interventi condominiali o, più in generale, nel caso di lavori effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i contribuenti che non rientrano nella “no tax area”, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

La riqualificazione energetica crea valore immobiliare

La riqualificazione energetica di immobili ed edifici fa bene all’ambiente, ottimizza i costi di gestione, preserva la salubrità ambientale, tutela la sicurezza, genera comfort abitativo e accresce il valore di edifici ed immobili.

L’efficienza energetica, quindi, non è un concetto astratto e rigenerare sostenibile crea valore immobiliare. Perché con smart technologies e building solutions applicabili ai lavori di risanamento, ristrutturazione o agli interventi di riqualificazione energetica e antisismica si può essere sicuri di ottenere risparmio e valore, sempre che vengano fatti con contratti EPC – Energy Performance Contract (contratto di rendimento energetico certificato), così l’efficienza energetica risulta essere un’ottimo investimento per il presente ed il futuro.

Chi può usufruire delle detrazioni fiscali

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
le associazioni tra professionisti;
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
dagli Istituti autonomi per le case popolari*, comunque denominati, e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.
(*)Le detrazioni spettano per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
i titolari di un diritto reale sull’immobile
i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condomini
gli inquilini
coloro che hanno l’immobile in comodato d’uso.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:
il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/2016).

ATTENZIONE
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).

Per esempio, non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 303/2008).

Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.

Quali interventi ammessi alle detrazioni fiscali

Interventi su parti comuni dei condomini o sulle singole unità immobiliari
• Serramenti e infissi (1)
– al 50% valore massimo lordo 60.000 euro
• Coibentazione involucro (1)
– al 65% valore massimo lordo 60.000 euro
• Schermature solari al 50% (2)
– al 50% valore massimo lordo 60.000 euro
• Caldaie a biomassa (3)
– al 50% valore massimo lordo 30.000 euro
• Caldaie a condensazione classe A (3)
– al 50% valore massimo lordo 30.000 euro
• Caldaie a condensazione classe A e sistema di termoregolazione evoluto (3)
– al 65% valore massimo lordo 30.000 euro
• Pompe di calore (3)
– al 65% valore massimo lordo 30.000 euro
• Scaldacqua a pompa di calore (3)
– al 65% valore massimo lordo 30.000 euro
• Micro-cogeneratori (3)
– al 65% valore massimo lordo 30.000 euro
• Generatori ibridi (3)
– al 65% valore massimo lordo 30.000 euro
• Pannelli solari (4)
– al 65% valore massimo lordo 60.000 euro
• Sistemi building automation
– al 65% valore massimo non dichiarato

ATTENZIONE
Per questi interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro.

Interventi sulle parti comuni dei condomini
• Coibentazione involucro
con superficie interessata superiore al 25% della superfice disperdente
– al 70% valore massimo lordo 40.000 euro per unità immobiliare
• Coibentazione involucro
con superficie interessata superiore al 25% della superfice disperdente
e conseguimento della qualità media dell’involucro
– al 75% valore massimo lordo 40.000 euro per unità immobiliare
• Coibentazione involucro
con superficie interessata superiore al 25% della superfice disperdente
e riduzione di una classe del rischio sismico
– al 80% valore massimo lordo 136.000 euro per unità immobiliare
• Coibentazione involucro
con superficie interessata superiore al 25% della superfice disperdente
e riduzione di 2 classi del rischio sismico
– al 85% valore massimo lordo 136.000 euro per unità immobiliare

Cumulabilità con altre agevolazioni fiscali

La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).

Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.

Per quanto riguarda, invece, la cumulabilità con altri incentivi regionali, provinciali o locali, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/2011 (art. 28, comma 5), è stata abrogata la norma che prevedeva il divieto di cumulabilità (art. 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 115/2008).
Pertanto, dal 3 gennaio 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico è compatibile con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni.

NOTA BENE
Tuttavia, occorre prima verificare che le norme che regolano questi incentivi non prevedano l’incompatibilità tra le due agevolazioni e, quindi, la non cumulabilità.
Se compatibili, le detrazioni possono comunque essere richieste per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.

Documenti, adempimenti, pagamenti, controlli, certificazione

Per ogni informazione riguardo alla prassi da seguire, oltre alla Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico stilata, nell’Ottobre 2018, dall’Agenzia delle Entrate e per ogni ragguaglio, chiarimento e approfondimento collegatevi alla Chat.

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