Se fai (Beneficiario) un intervento di efficienza energetica puoi far richiedere e ottenere i certificati bianchi
I certificati bianchi o “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.
Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i. e prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP).
Le norme che regolano i TEE
D.M. Sviluppo Economico 10 maggio 2018;
D.M. 11 gennaio 2017;
D.M. Sviluppo Economico 28/11/2012;
Deliberazione dell’Autorità 09/2011;
D.M. Attività Produttive 20/07/2004.
Chi può (Richiedente) presentare la domanda al GSE
per il rilascio dei certificati bianchi
Ad oggi ci sono soggetti obbligati e non. Soggetti obbligati sono le imprese distributrici di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali, mentre i soggetti detti “volontari” sono i distributori con utenza finale minore di quella prescritta o le ESCo certificate UNI CEI 11352 o i soggetti, sia pubblici che privati, che hanno nominato un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato UNI CEI 11339. Oppure i soggetti, sia pubblici che privati, in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato secondo la norma ISO 50001.
Ciò che troppo spesso accade, è che il cliente finale (beneficiario) non è a conoscenza di essere il legittimo possessore dei Certificati bianchi e pertanto il denaro a loro destinato viene sprecato e resta nei fondi di riserva delle Autorità Energetiche.
Le tipologie dei certificati bianchi o TEE
• Titoli di Tipo I – Riduzione dei consumi di energia elettrica;
• Titoli di Tipo II – Riduzione dei consumi di gas naturale;
• Titoli di Tipo III – Riduzione dei consumi di altre forme di energia non realizzati nel settore dei trasporti;
• Titoli di Tipo IV – Riduzione dei consumi di altre forme di energia realizzati nel settore dei trasporti.
Cumulabilità dei certificati bianchi o TEE
I Certificati Bianchi non possono essere cumulati con altre tipologie di incentivi statali richiesti per il medesimo progetto ad esclusione del Super e Iper ammortamento con riduzione TEE al 50%
A cosa corrisponde un Certificato bianco o TEE
Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP). La tonnellata equivalente di petrolio (tep, in lingua inglese tonne of oil equivalent, toe) è un’unità di misura di energia. Al fine di verificare quanto richiesto dalla legge 10/91 (relativamente all’obbligo di nomina dell’energy manager) la circolare MISE del 18 dicembre 2014 ha fissato i seguenti coefficienti di conversione in TEP per i principali combustibili e vettori energetici:
• Gasolio 1 t = 1,017 tep
• Olio combustibile 1 t = 1,010 tep
• Gas di petrolio liquefatto (GPL) 1 t = 1,099 tep
• Benzina 1 t = 1,051 tep
• Olii vegetali 1 t = 0.88 tep
• Legna macinata fresca (cippato) 1 t = 0,2 tep
• Pellet 1 t = 0,401 tep
• Gas naturale 1000 Nm3 = 0,82 tep
• Gas naturale liquefatto 1 t = 1,079 tep
• Biogas 1000 Nm3 = 0,55 tep
• Energia elettrica proveniente dalla rete 1 MWh = 0,187 tep
Il GSE (Gestore Servizi Energetici)
autorizza e rilascia i certificato bianchi o TEE
Il soggetto che si occupa della valutazione dei progetti di efficienza energetici presentati per il rilascio dei certificati bianchi è il GSE, Gestore dei Servizi Energetici.
Ci sono delle soglie minime per il rilascio dei certificati bianchi che possiamo riassumere in 10 tep/anno per i Progetti a consuntivo (PC) e 5 tep/anno per i Progetti standardizzati (PS). La vita utile degli interventi e quindi del rilascio dei certificati bianchi può variare da 3 a 10 anni a seconda della tipologia (vedasi Tabella 1 del DM del 10 maggio 2018).
Il GME (Gestore Mercati Energetici)
e la vendita dei certificati bianchi o TEE
Il mercato dei TEE consente l’acquisto di titoli da parte dei distributori che, attraverso i loro progetti, ottengono dei risparmi inferiori al loro obiettivo annuo e pertanto devono acquistare sul mercato i titoli mancanti per ottemperare all’obbligo, la vendita di titoli da parte dei distributori che raggiungono risparmi oltre l’obiettivo annuo e che possono realizzare dei profitti vendendo sul mercato i titoli in eccesso e la vendita di titoli ottenuti da progetti autonomi da parte delle ESCO o da parte degli altri soggetti/imprese aventi diritto, che, non dovendo ottemperare ad alcun obbligo, hanno la possibilità di realizzare dei profitti sul mercato.
Il Sistema dei Certificati Bianchi o TEE
Si tratta di un complesso meccanismo che prevede “obblighi” a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, combinati con “benefici” offerti a soggetti che realizzano gli interventi di riduzione e miglioramento negli usi finali di energia:
Beneficiari: ai soggetti che realizzano interventi di efficienza energetica (certi e misurabili), viene rilasciato un ammontare di Certificati Bianchi pari al risparmio di energia realizzato (un Certificato per ogni Tep risparmiato).
Soggetti obbligati: ai maggiori distributori di energia elettrica e gas naturale è richiesto (per legge) di ottenere il risparmio di una ben definita quota di energia. Essi possono provvedere direttamente a effettuare interventi di efficienza energetica presso i propri clienti, ottenendo i Certificati Bianchi corrispondenti. Se non lo fanno, o lo fanno parzialmente, devono comperare Certificati Bianchi in quantità corrispondente alla quota non ottenuta.
I soggetti che hanno diritto ai Certificati Bianchi (i beneficiari) sono, oltre ai soggetti obbligati, anche alcune tipologie di operatori intermedi in grado di “gestire” sufficienti quote di consumo finale e dunque di organizzare interventi di risparmio energetico su scala sufficiente. Sono questi soggetti che vendono i propri Certificati ai soggetti obbligati che non raggiungono la propria quota.
Nota bene: ai distributori obbligati viene riconosciuto un contributo in denaro a parziale copertura dei costi da loro sostenuti per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica o per l’acquisto dei Certificati Bianchi.
Il Mercato dei certificati bianchi o TEE
• lo stato stabilisce gli obiettivi di risparmio energetico da conseguire,
• lo stato stabilisce i benefici per i risparmi ottenuti,
• chi è sottoposto a obblighi per certe quantità, se non li rispetta, deve acquistare Certificati Bianchi,
• il prezzo dei Certificati Bianchi che vengono commercializzati non è fissato, ma è stabilito dall’incontro tra la domanda e l’offerta di mercato ma, con gli ultimi decreti, si è stabilito un tetto massimo di 250,00 euro per ogni TEE, così come l’emissione di titoli allo scoperto da parte del GSE su specifica richiesta dei soggetti obbligati. Questi titoli, che non derivano dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, avranno un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo con un tetto che non potrà comunque superare i 15 euro.
Quanto vale un Certificato bianco o TEE
Nel 2018 un Certificato bianco poteva essere scambiato tra i 145,00 e i 489,90 Euro (fonte GME). Vedremo nel 2019 come il tetto massimo di 250,00 Euro/TEE farà variare la forbice dei valori scambiati.