CONSIGLIO
Prima di proseguire, per fare chiarezza, dovresti conoscere: cos’è un impianto termico e gli obblighi di legge collegati e se vuoi una risposta, anzi se vuoi una risposta corretta… ti chiediamo di leggere questo articolo …
Le norme e gli obblighi di legge per chi possiede un impianto termico
Il miglior investimento, la consulenza
L’Amministratore di condominio professionista e chiunque debba gestire un immobile o un edificio ha la necessità costante di formazione e aggiornamento, cambiano le leggi, gli obblighi e non ultime, se ci riferiamo ad un edificio con diversi proprietari, le necessità dei condòmini.
Ecco perché avvalersi di consulenti preparati può diventare il miglior investimento per un professionista. In questo modo si potrà garantire ai propri clienti tempismo, sicurezza e controllo su un tema così delicato come questo.
Obbligo della diagnosi energetica vigente in Lombardia
Dal 2023 sono vigenti nuove disposizioni operative per i controlli degli impianti termici di potenza superiore a 116,4 kW norma introdotta con deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 2023 da Regione Lombardia in merito ai controlli relativi alle cosiddette “caldaie vetuste”, ossia generatori di calore di età superiore a 15 anni.
In luogo della precedente disposizione, che in fase di controllo prevedeva la presentazione di una relazione asseverata da un tecnico abilitato che attestasse un idoneo valore dell’efficienza globale media stagionale dell’impianto per non dover procedere alla sostituzione del generatore di calore, con la modifica dello scorso luglio la Giunta regionale ha introdotto la diagnosi energetica, una procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio, di una attività industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, nonché a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi‐benefici (possibili interventi di efficientamento del sistema edificio-impianto) e a riferire in merito ai risultati.
Ai fini dei controlli a carico degli impianti termici condotti dalle autorità competenti (Province e Comuni superiori a 40.000 abitanti), la diagnosi energetica deve evidenziare sia l’assolvimento dell’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, fatte salve le esclusioni previste, sia l’indicazione dei possibili interventi di efficientamento del sistema edificio-impianto, specificandone il corrispondente impatto sulla classificazione energetica, considerati singolarmente e nel loro complesso.
La mancata presentazione della diagnosi energetica entro i termini indicati dall’autorità competente comporta l’obbligo di provvedere, entro i successivi 90 giorni, alla sostituzione del generatore di calore e qualora il responsabile dell’impianto non vi adempia, incorre nel pagamento della sanzione da mille a diecimila euro.
Normativa F-GAS: le apparecchiature (impianti) interessate
La normativa interessa tutte le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore ed impianti fissi antincendio con una carica di refrigerante superiore ai 3 kg. Elenco completo dei gas rientranti nella normativa.
Qualche esempio: nelle apparecchiature di refrigerazione di più grandi dimensioni, come quelle usate nei supermercati, sono ampiamente usati come refrigeranti gas fluorurati come R-134a (HFC) e R-404A (miscela di HFC), nelle apparecchiature di condizionamento d’aria quelli maggiormente impiegati sono per esempio R-410A o R-407C, entrambi miscele di HFC, mentre gas fluorurati come R-134a (HFC) e R-407C (miscela di HFC) sono usati come refrigeranti in pompe di calore.
Normativa F-GAS: i soggetti coinvolti
Sono interessati i vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti F-gas, proprietari e operatori delle apparecchiature.
Normativa F-GAS: la figura dell’Operatore
L’Operatore è la persona o società che ha l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature o degli impianti.
L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi che devono sussistere contemporaneamente:
– libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
– controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
– il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni. Pertanto nella maggioranza dei casi l’Operatore è il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto.
ATTENZIONE
Il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto può però formalmente delegare ad una persona o Società esterna, in possesso dei requisiti di legge (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema. L’Operatore è il manutentore? Non necessariamente. Il contratto può essere di sola manutenzione e non comprendere la delega come Operatore.
Normativa F-GAS: la figura del Manutentore
Il manutentore di un apparecchiatura contenente più di 3 kg di gas fluorurati deve essere abilitato alla lettera C (pompe di calore, macchine frigorifere e condizionamento) o G (impianti antincendio) del DM 37/08 (rilevabile dalle visura camerale) ed essere iscritto al Registro Nazionale.
Normativa F-GAS: la dichiarazione è annuale
La Dichiarazione F-GAS è la comunicazione che deve essere presentata dall’Operatore entro il 31 maggio di ogni anno, relativamente agli interventi effettuati nell’anno solare precedente sulle apparecchiature fisse di refrigerazione, pompe di calore, condizionamento d’aria e impianti fissi antincendio. Deve essere presentata tutti gli anni, indipendentemente dal fatto che ci siano state o meno aggiunte di gas. Per presentare la Dichiarazione all’ISPRA è necessario innanzitutto registrarsi al portale Sinanet.
Se il proprietario ha delegato un terzo come Operatore*, la Dichiarazione andrà presentata da questo, altrimenti l’obbligo di presentazione della Dichiarazione rimane in capo all’Operatore/proprietario (persona fisica, ditta, condominio, ecc), che può delegare ad un professionista esterno la sola presentazione della Dichiarazione (il professionista risulterà nella Dichiarazione come “Persona di riferimento”).
In questo caso occorre che l’Operatore/proprietario si faccia fornire dalla ditta manutentrice il registro dell’apparecchiatura, da cui ricavare i dati da comunicare all’ISPRA.
(*) In caso di pompe di calore/macchine frigorifere si precisa che l’Operatore non necessariamente coincide con il Terzo responsabile, in quanto si tratta di due ambiti e due deleghe diverse.
Sei un proprietario dell’apparecchiatura (impianto) interessata alla Normativa F-GAS?
Oltre all’obbligo di invio della Dichiarazione annuale (qualora non abbia delegato la ditta manutentrice come Operatore) il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha l’obbligo di affidare la manutenzione e i controlli periodici a ditta iscritta al Registro Nazionale, che la effettuerà secondo le periodicità di legge e redigerà il Registro dell’Apparecchiatura.
In caso l’apparecchiatura sia una pompa di calore o una macchina frigorifera per la climatizzazione estiva, vigono anche gli obblighi di manutenzione per impianti termici, registrazione al Catasto regionale (laddove istituito) e presenza del Libretto di impianto.
Tutte le apparecchiature e gli impianti devono inoltre essere muniti delle relative Dichiarazioni di conformità, con i relativi Allegati che ne costituiscono parte integranti e che sono differenti a seconda delle specificità dell’impianto.
Normativa F-GAS: le sanzioni
Sono previste delle sanzioni per proprietari, manutentori e operatori di apparecchiature soggette ad F-GAS nei seguenti casi:
– mancata, incompleta, ritardata o erronea Dichiarazione annuale F-GAS sanzione da € 1.000 a € 10.000 (a carico dell’Operatore)
– mancata, incompleta o erronea predisposizione del Registro dell’apparecchiatura sanzione da € 7.000 a € 100.000
– mancata verifica delle perdite di refrigerante sanzione da € 7.000 a € 100.000 (a carico dell’Operatore).
L’attività di vigilanza e accertamento è esercitata dal Ministero dell’Ambiente.
Sei un Installatore, un Manutentore o un Terzo responsabile e operi in Lombardia?
I tuoi obblighi sono:
– L’Installatore ha l’obbligo di registrazione dell’impianto, creazione del libretto d’impianto, targatura e inserimento del primo rapporto di controllo (esente dal pagamento del contributo se inserito entro i primi 6 mesi dall’installazione).
– Il Manutentore ha l’obbligo di compilazione del rapporto di controllo secondo le periodicità di legge (e di inserimento ed eventuale pagamento contributi solo in caso di riscaldamento autonomo che non preveda la figura del Terzo responsabile).
– Il Terzo responsabile ha l’obbligo di inserimento del rapporto di controllo e pagamento dei contributi regionali + Ente locale (per impianti a combustibile fossile) secondo le periodicità di legge e di aggiornamento della scheda impianto e del libretto d’impianto. Deve inoltre comunicare l’assunzione e la cessazione del suo ruolo di Terzo responsabile (tutti gli anni se il suo contratto ha scadenza annuale) attraverso l’Allegato “I”.
Sei un Amministratore e operi in Lombardia?
L’Amministratore di condominio ha l’obbligo di inserimento annuale dell’Allegato “L” con cui comunicare l’assunzione e il rinnovo del suo ruolo e il nominativo della persona/ditta delegata come Terzo responsabile. In caso non abbia delegato a terzi la responsabilità ha anche l’obbligo di inserimento del rapporto di controllo e pagamento dei contributo
Sei un Cittadino e vivi in Lombardia?
Il cittadino (proprietario o affittuario) di un’unità immobiliare con riscaldamento autonomo a gas < 35 Kw o a pompa di calore deve solo pagare il contributo in caso di impianto a gas (attualmente € 8,00) al Manutentore, che provvederà a tutti gli adempimenti Curit. Il cittadino può verificare la situazione nel portale Curit inserendo il suo codice fiscale e la targa della sua caldaia.
Il cittadino (proprietario o affittuario) di un’unità immobiliare (ad uso residenziale o diverso) con riscaldamento autonomo a gas > 35 Kw o a pompa di calore, qualora non abbia delegato a terzi la responsabilità del suo impianto deve svolgere tutti gli adempimenti Curit che la normativa indica quali obblighi del Terzo responsabile.
N.B. In caso di riscaldamento centralizzato vige per il condominio l’obbligo di termoregolazione e contabilizzazione calore ai sensi della UNI 10200.
ATTENZIONE
In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, i proprietari (condòmini) mantengono in solido il ruolo di Responsabile dell’impianto termico e, ai fini dell’accatastamento, devono comunicare alla ditta manutentrice o al Terzo responsabile, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell’impianto.
Le ispezioni agli impianti termici in Lombardia
La normativa regionale, in attuazione dell’attività ispettiva prevista dal DPR 74/2013, prevede ispezioni a tutti gli impianti termici, con priorità per i seguenti casi:
– impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e che non sono ancora stati accatastati;
– impianti per i quali dalla fase di accertamento siano emersi elementi di criticità e di registrazione incompleta degli allegati;
– impianti con generatore di calore installato da oltre 15 anni;
– impianti alimentati da combustibile liquido e solido;
– tutti gli altri impianti.
Ecco perché è altamente consigliabile la verifica da parte dell’Amministratore o del Cittadino che l’iter burocratico di presentazione delle varie dichiarazioni sia in regola, soprattutto quello non gestito direttamente.
Le sanzioni vigenti in Lombardia
Per ogni violazione degli obblighi della normativa regionale è prevista una sanzione, il cui destinatario è il Responsabile dell’impianto. Il dettaglio sulle diverse sanzioni lo trovate all’Art. 24 del D.g.r. del 31 luglio 2015 n. X/3965.
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