di Staff Habitami
20 Giugno 2024
Obblighi di legge dal 2024 per la verifica degli impianti termici in Lombardia

Gli Impianti termici e gli obblighi di legge collegati

Nella gestione degli impianti termici (sia legati al raffrescamento che al riscaldamento) sono molteplici gli aspetti e gli obblighi normativi di cui un amministratore, un gestore e/o un proprietario deve tener conto, molto spesso sono pieni di tecnicismi e quindi poco comprensibili, cerchiamo di fare chiarezza rispondendo alle semplici domande che possono sorgere.

Cosa si intende per impianto termico?

La più recente definizione di impianto termico è data dalla Legge 90/2013: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate

Quali obblighi hanno i proprietari di impianti termici?

I proprietari di impianti termici come definititi dalla normativa, in quanto responsabili dell’impianto, hanno l’obbligo di esercizio, conduzione e manutenzione nonché di rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, in base alle specificità dell’impianto.

Questa responsabilità può essere delegata ad un terzo, in possesso dei requisiti di legge, tranne nei casi singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
1) Appartamento con caldaietta autonoma gas < 35 KW o pompa di calore:
Il responsabile è sempre il proprietario (o affittuario in caso di immobile locato) che deve far effettuare la manutenzione da persona/ditta abilitata secondo le periodicità di legge (verificabili nella documentazione tecnica della caldaia o pompa di calore).

2) Negozio/industria/ufficio etc. con impianto autonomo > 35 KW:
Il proprietario (o affittuario in caso di immobile locato) può delegare la responsabilità dell’impianto a terzi.

3) Condominio
Il responsabile è l’Amministratore che può delegare la responsabilità dell’impianto a terzi.

ATTENZIONE
Per legge la responsabilità può essere delegata solo in caso di impianti a norma. In caso contrario, nei casi 2 e 3, la responsabilità rimane in capo al delegante. Mentre in caso di apparecchiatura soggetta a F-GAS rimane in carico al proprietario, qualora non opportunamente delegata, la Dichiarazione annuale F-GAS (vedi capitolo sulla Normativa F-GAS sempre presente in questo articolo)

Come faccio a sapere se il mio impianto è a norma?

Se si ha questo dubbio si consiglia di far verificare l’impianto ad un tecnico abilitato. Dal punto di vista documentale però, ci devono essere almeno i seguenti documenti:
1) Dichiarazioni di conformità o rispondenza con gli Allegati di legge (variabili in base alle specificità dell’impianto come da DM 37/08) degli impianti afferenti l’impianto termico, ovvero:
– Impianto a gas: impianto elettrico, termico, adduzione gas ed evacuazione fumi
– Impianto a teleriscaldamento/pompa di calore/climatizzazione estiva: impianto elettrico, termico
– Impianto a biomassa legnosa: impianto elettrico ed evacuazione fumi.
2) Libretto di impianto
3) Libretti di uso e manutenzione dei generatori/bruciatori
4) Denuncia INAIL ex ISPESL per impianti a gas/gasolio > 35 Kw
5) SCIA antincendio o Certificato prevenzione incendi per impianti a gas/gasolio >116 Kw

Manutentore, Conduttore, Terzo Responsabile competenze differenti

Il Manutentore deve essere abilitato alle attività di cui alla lettera C del DM 37/08 + lettera E in caso di impianto a gas (verificabile da visura camerale) e, in assenza di altre abilitazioni, può lavorare su impianti di potenza < 232 Kw.

Il Conduttore, in aggiunta a quanto sopra può lavorare su impianti > 232 Kw in quanto in possesso del Patentino da conduttore. Per impianti > 350 Kw è necessario anche il possesso della Cerificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nelle 5 categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

Il Terzo responsabile è colui che, in possesso dei requisiti del Conduttore in base alle specificità dell’impianto, assume tramite delega la responsabilità del proprietario.

In tutti i casi, qualora l’impianto sia soggetto a normativa F-GAS, il soggetto deve anche essere iscritto a Registro Nazionale F-GAS tenuto dal Ministero dell’Ambiente.

Cos’è il catasto regionale impianti termici?

In molte regioni d’Italia è stato istituito o è in fase di implementazione il Catasto degli Impianti termici, portale su cui devono essere registrati tutti gli impianti termici del territorio regionale ed inseriti i rapporti di efficienza energetica come sancito dal DPR 74/2013. Fermo restando il rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa nazionale, i Catasti presentano delle differenze circa l’operatività dei diversi soggetti coinvolti.

Catasto Regionale Impianti Termici, la situazione in Italia

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74 regola i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, entrato in vigore il 12 luglio 2013 indica anche alle Regioni e Provincie Autonome di istituire, predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione.

Non tutte le regioni si sono organizzate ed a tutt’oggi infatti il Catasto unico regionale non è stato attivato ovunque, le regioni in cui è presente ed è operativo sono: la Calabria con il CIT-CAL, l’Emilia Romagna con il CRITER,
il Friuli Venezia Giulia con l’UCIT, la Liguria con il SIRAL, la Lombardia con il CURIT, il Piemonte con il CIT, la Sicilia con il CIT, il Trentino Alto Adige con il SIRE, l’Umbria con il CURIT, la Valle d’Aosta con il CIT-VDA e il Veneto con il CIRCE.

Curit, il catasto unico regionale impianti termici della Regione Lombardia

Il CURIT, Catasto Unico Regionale Impianti Termici Regionale della Regione Lombardia, istituito dal D.G.R. 18 luglio 2007, n. 8/5117 prevede obblighi a carico dei diversi soggetti aventi responsabilità relativamente agli impianti di climatizzazione invernale, produzione ACS e impianti di climatizzazione estiva > ai 12 Kw. Nel corso degli anni si sono succedute numerose delibere e leggi regionali con conseguenti variazioni ed implementazioni della piattaforma CURIT.

Gli obblighi attuali

A carico al Terzo responsabile:
– accatastamento e targatura impianti
– inserimento Allegato I (assunzione ruolo di Terzo Responsabile)
– inserimento Dichiarazioni di avvenuta manutenzione con contestuale pagamento del contributo regionale ed Ente locale in caso di generatori a combustibile fossile
– aggiornamento costante scheda impianto

A carico dell’Amministratore di Condominio:
– inserimento annuale Allegato L, previa sua iscrizione al Curit
Se il condominio non ha delegato la Responsabilità dell’impianto, l’Amministratore deve anche inserire le Dichiarazioni di avvenuta manutenzione con contestuale pagamento del contributo regionale ed Ente locale in caso di generatori a combustibile fossile

Come sancito dal DPR 74/2013 art. 6 la responsabilità del Delegante non viene meno tout court dando al manutentore delega di Terzo Responsabile.
Per questo è importante che l’Amministratore, oltre ad adempiere all’obbligo di legge sanzionabile a suo carico con l’inserimento annuale dell’Allegato L, verifichi la completezza, la correttezza e l’aggiornamento della scheda impianto.

Come da DGR 3965/2015, art. 20, il mancato accatastamento degli impianti e le irregolarità nell’inserimento degli Allegati rappresentano i principali criteri per la programmazione delle ispezioni agli impianti, dalle quali possono derivare:
– sanzioni amministrative a carico dei soggetti che non abbiano adempiuto agli obblighi a proprio carico
– conseguenze onerose per i proprietari/condomini (riqualificazione immediata impianti fuori norma per mancato rispetto rendimenti o emissioni; produzione di Dichiarazioni di conformità mancanti, denuncie INAIL ex ISPESL mancanti ecc)
– conseguente penali (CPI/SCIA antincendio assente o scaduta)

Obbligo della diagnosi energetica vigente in Lombardia

Dal 2023 sono vigenti nuove disposizioni operative per i controlli degli impianti termici di potenza superiore a 116,4 kW norma introdotta con deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 2023 da Regione Lombardia in merito ai controlli relativi alle cosiddette “caldaie vetuste”, ossia generatori di calore di età superiore a 15 anni.

In luogo della precedente disposizione, che in fase di controllo prevedeva la presentazione di una relazione asseverata da un tecnico abilitato che attestasse un idoneo valore dell’efficienza globale media stagionale dell’impianto per non dover procedere alla sostituzione del generatore di calore, con la modifica dello scorso luglio la Giunta regionale ha introdotto la diagnosi energetica, una procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio, di una attività industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, nonché a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi‐benefici (possibili interventi di efficientamento del sistema edificio-impianto) e a riferire in merito ai risultati.

Ai fini dei controlli a carico degli impianti termici condotti dalle autorità competenti (Province e Comuni superiori a 40.000 abitanti), la diagnosi energetica deve evidenziare sia l’assolvimento dell’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, fatte salve le esclusioni previste, sia l’indicazione dei possibili interventi di efficientamento del sistema edificio-impianto, specificandone il corrispondente impatto sulla classificazione energetica, considerati singolarmente e nel loro complesso.

La mancata presentazione della diagnosi energetica entro i termini indicati dall’autorità competente comporta l’obbligo di provvedere, entro i successivi 90 giorni, alla sostituzione del generatore di calore e qualora il responsabile dell’impianto non vi adempia, incorre nel pagamento della sanzione da mille a diecimila euro.

Come faccio a sapere se le mie apparecchiature (impianti) sono soggette alla normativa F-GAS?

Se si ha questo dubbio, in quanto nel contratto di manutenzione non si fa nessun riferimento alla disciplina F-GAS, bisogna verificare il tipo e la quantità di gas contenuto nella documentazione tecnica (libretto di uso e manutenzione, scheda tecnica ecc) della propria apparecchiatura o, in assenza di queste, consultare il sito del produttore.

Italia, il Regolamento sugli F-GAS

Nel quadro del protocollo di Kyoto l’Unione Europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012 dell’8% rispetto ai livelli del 1990, anno di riferimento.

Per ridurre le emissioni di tali gas fluorurati allo scopo di conseguire gli obiettivi dell’UE in materia di cambiamenti climatici e adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, il 17 maggio 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Tale regolamento, in vigore dal 4 luglio 2007, stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell’intero ciclo di vita dei gas fluorurati, dalla produzione sino a fine vita.

Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti F-gas e operatori delle apparecchiature.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012 n. 43, entrato in vigore il 5 maggio 2012, disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e prevede diversi adempimenti in capo ai diversi soggetti della filiera.

Gli obblighi attuali

Dichiarazione F-GAS (DPR 43/2012, art. 16):
Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

Il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi (DPR 43/2012, art. 16).
In caso di impianti termici contenenti > 3 kg. di gas fluorurati, a meno di esplicita delega, l’obbligo della Dichiarazione annuale F-gas rimane in capo al proprietario dell’impianto/condominio e non spetta al Terzo Responsabile.

Certificazione F-GAS
L’operatore (proprietario, gestore dell’impianto) e anche il committente dell’installazione devono assicurarsi che l’installazione, la manutenzione o riparazione, il recupero di gas nelle apparecchiature o negli impianti fissi con qualsiasi quantità di gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS) siano obbligatoriamente eseguite da persone e imprese in possesso della certificazione F-GAS e iscritte al Registro nazionale delle persone delle imprese certificate. La certificazione delle persone e delle imprese è verificabile sul sito del Ministero dell’Ambiente.

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Ora, secondo noi più informato e consapevole, puoi continuare la lettura di…
Il servizio ecosostenibile di Habitami in materia degli obblighi di legge impianti termici.

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